Il Tecnico della prevenzione nel Servizio di prevenzione e protezione - Tecnico della Prevenzione

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Il Tecnico della prevenzione nel Servizio di prevenzione e protezione

Il Servizio Prevenzione e Protezione è definito come “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori dall’art.2, comma 1, lettera l) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 – testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Tale servizio è composto da:
• RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) nominato da parte del Datore di lavoro ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs 81/2008;
• ASPP (Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione) la cui nomina e numero dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro.

Queste due figure devono avere capacità e requisiti professionali descritti nell’art.32 del D.Lgs 81/2008. Tra i requisiti indicati vi è la formazione, in particolare:
1. Requisito di istruzione, corrispondente a un titolo di studio non inferiore al diploma di scuola media superiore;
2. Requisito di formazione, corrispondente alla frequenza di corsi di formazione (Moduli A,B e C)
Secondo l’art.32 il Tecnico della Prevenzione facendo parte della classe delle lauree in professioni sanitarie della prevenzione L/SNT4 è esonerato dall’obbligo di formazione per i Moduli A e B per tutti i macro-settori ATECO. Qualora partecipasse invece al corso di formazione Modulo C o, secondo l’ultima riforma effettuata dall’Accordo Stato Regione 07/07/2016, dimostrasse che nell’arco del corso di studi si è sostenuto un esame, i cui contenuti siano equiparabili a quelli previsti per il modulo C, acquisirebbe le competenze richieste per svolgere la funzione di RSPP.
I compiti del SPP Servizio di Prevenzione e Protezione vengono descritti dall’art.33 del D.Lgs 81/2008 e sono i seguenti:
a) Individuare i fattori di rischio, valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
b) Elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure;
c) Elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) Proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) Partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
f) Fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.

Dott.ssa Luciana Pia Nardozza

Tecnico della Prevenzione e ASPP aziendale

Formatore per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

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